Art. 3.
(Utilizzo e restituzione della salma).

      1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) stabilisce le modalità e i tempi, comunque non superiori ad un anno, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

          b) indica le cause di esclusione di utilizzo delle salme;

          c) individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione della salma, per i fini di cui alla presente legge.